Bologna: Terremoto. Il progetto di legge per la ricostruzione arriva in commissione: Centri storici da recuperare, edifici sicuri, decisioni partecipate |
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Scritto da Assemblea Legislativa Regionale - Servizio Informazione | ||||
Giovedì 08 Novembre 2012 20:09 | ||||
Bologna: Terremoto. Il progetto di legge per la ricostruzione arriva in commissione: Centri storici da recuperare, edifici sicuri, decisioni partecipate Da una parte “il principio che la ricostruzione e il ritorno alle ordinarie condizioni di vita deve avvenire cercando di recuperare il più possibile le caratteristiche dei tessuti urbani in cui si riconoscono le comunità locali interessate”, dall’altra “l’esigenza di accompagnare gli interventi con il miglioramento delle prestazioni sismiche ed energetiche degli edifici ma anche della qualità urbana”: sono queste le due linee guida seguite nel progetto di legge della Giunta regionale sulle “Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012”. Il provvedimento è stato presentato oggi alla commissione "Territorio, ambiente, mobilità", presieduta da Damiano Zoffoli, dall’assessore ai Lavori pubblici, Alfredo Peri. Relatrice del progetto di legge è stata nominata, all’unanimità, la consigliera Paola Marani (Pd). Nel testo si specificano apposite soluzioni per ogni tipologia di intervento. Per i centri storici si afferma “l’esigenza che la ricostruzione persegua, quanto più è possibile, la tutela del patrimonio culturale” anche grazie a “un permanente rapporto di collaborazione con gli organi territoriali del ministero per i Beni e le attività culturali e tutti gli altri soggetti coinvolti” e si invita “quanto più possibile alla conservazione dei tessuti edilizi preesistenti al sisma, con il miglioramento delle loro prestazioni sismiche ed energetiche”. Invece, “la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione degli edifici crollati, nell’area di sedime originaria e con le caratteristiche edilizie precedenti, sono sempre consentiti e realizzabili immediatamente, con procedure semplificate”, tanto che sia “le norme sulle distanze, sui rispetti stradali, etc. dovranno essere rispettate solo se non impediscano o limitino in modo significativo la possibilità della ricostruzione”; allo stesso modo “è confermata la possibilità di realizzare, senza alcuna limitazione di ordine urbanistico, le opere temporanee che risultino indispensabili per la prosecuzione dell’attività produttiva, per l’erogazione dei servizi pubblici e privati, nonché per soddisfare le esigenze abitative legate alla gestione delle aziende agricole”. Per quanto riguarda “gli aggregati urbani”, si individuano delle “unità minime di intervento, costituenti l’insieme degli edifici strettamente integrati tra loro e da subordinare, per questa loro caratteristica, a progettazione unitaria, per ragioni strutturali”, cioè “ottenere maggiori prestazioni energetiche o la qualificazione dell’assetto urbanistico”. Un articolo del progetto di legge è dedicato al territorio rurale: si stabilisce che “interventi per modificare la sagoma degli edifici o ridurne la volumetria sono consentiti per gli edifici non vincolati dalla pianificazione o per quelli crollati o danneggiati gravemente”, si autorizza il recupero della volumetria non ricostruita “solo per esigenze legate all’esercizio dell’attività agricola entro il termine temporale di cinque anni” e si favorisce “l’accorpamento degli edifici aziendali e degli edifici accatastati all’urbano spari nel territorio rurale”. Per gli edifici pubblici, la Giunta predisporrà “un programma degli interventi di ricostruzione che individui le principali caratteristiche progettuali dell’intervento necessario, le risorse pubbliche e private attivabili, i tempi e le fase esecutive previste e i relativi soggetti attuatori”: il programma è attuato con “piani annuali”, secondo “criteri di priorità” che possono andare dalla “natura strategica dell’edificio” alla “disponibilità di uno studio di fattibilità” passando per “la presenza di un cofinanziamento” o “il pregio artistico dell’edificio unitamente al pericolo dell’ulteriore grave deterioramento”. Per coordinare tutti i progetti di vario genere viene infine disciplinato il “Piano della ricostruzione”, cioè “lo strumento urbanistico di natura operativa diretto a disciplinare gli interventi”. Il Piano può stabilire “la delocalizzazione degli edifici distrutti o danneggiati che risultino collocati in ambiti non idonei alla edificazione”, prevedere “misure di promozione dei processi di ricostruzione attraverso la previsione di incentivi urbanistici” e imporre “modifiche cartografiche e normative ai piani vigenti o adottati”. Per i singoli progetti sono in programma procedure “estremamente celeri e semplificate”: si prevedono “tempi ridotti della metà per il deposito del piano adottato e la raccolta delle osservazioni e la pubblicazione dell’avviso di adozione dello strumento sui siti web istituzionali e non sui quotidiani”. Per semplificare l’interlocuzione viene costituto in Regione “un organismo collegiale partecipato, denominato Comitato unitario per la ricostruzione”, che deve esprimersi “entro trenta giorni dal ricevimento del piano”. Nell’impianto delineato dal progetto di legge rivestono poi un ruolo di primo piano i Comuni: si affida infatti a loro, quali “autorità esproprianti”, “l’adozione dei provvedimenti espropriativi, gli atti di occupazione temporanea e le procedure di espropriazione necessarie per la completa ricostruzione”, oltre che “la redazione dello stato di consistenza degli immobili e la definizione dell’indennità di esproprio”. Il progetto di legge, infine, “introduce una disposizione tendente a supportare la ripresa dell’attività economica in particolar modo nel settore edilizio”, con “la proroga di due anni dell’inizio e fine dei lavori previsti nei titoli abitativi rilasciati prima del 20 maggio” e con il permesso ai Comuni “di prorogare di un anno la data di scadenza delle rate di pagamento del contributo di costruzione dovuto per i titoli edilizi formati prima della data del sisma”.
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