Bologna: Legge a tutela e promozione della famiglia
La sinistra vuole affossare un istituto fondamentale. Nell’assemblea nazionale del Pd, sabato scorso a Roma, è scoppiata la rissa quando si è affrontato il tema delle unioni omosessuali. Alla riunione, si è parlato di diritti da attribuire alle coppie gay e per nulla di doveri. Nell’infuocata assemblea, alcuni esponenti del Pd, dichiaratamente omosessuali, hanno presentato un ordine del giorno contenente esplicite aperture alle nozze gay. Obiettivo dei democratici: racimolare qualche voto in più alle prossime elezioni politiche.
In Regione Emilia-Romagna, l’Italia dei Valori, partito organico alla maggioranza di sinistra, ha presentato un progetto di legge per regolarizzare le unioni omosessuali “Disciplina del patto civile di solidarietà” (PACS), proposta nella quale si afferma che i “concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere ‘cristalizzati’ con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati...” Per la sinistra la famiglia, istituto che da sempre regge la nostra società, sarebbe dunque duttile ed interpretabile, per noi al contrario, la famiglia non è né duttile né interpretabile, ma conserva quel ruolo primario che le è stato affidato dalla legge naturale. Un concetto che è alla base della società, ma, a quanto pare, non ancora acquisito dai vertici nazionali e regionali del Pd, che cercano di scardinare in tutti i modi quello che resta di buono nella nostra società, quello che per noi non può essere negoziabile, come la vita e la famiglia. Ad esempio, in Emilia-Romagna, con l’introduzione dei nuovi i ticket sulla sanità, a rimetterci sono state le famiglie, in particolare quelle numerose. La Costituzione all’articolo 29 afferma che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Negli ultimi decenni le famiglie italiane si sentono sempre meno tutelate dalle istituzioni, si sentono abbandonate e, inevitabilmente, generano meno figli. Sempre meno fondi pubblici destinati alle famiglie, la sinistra vorrebbe ridurre ulteriormente gli stanziamenti rivolti a questo fondamentale istituto per convogliarli su altri tipi di unioni, non possiamo tollerare oltre questa lapidazione della famiglia. La famiglia deve avere un ruolo di primo piano, anche nelle scelte della politica. Ho deciso, pertanto, di presentare, assieme ai colleghi, un progetto di legge, rivolto alle Camere, a tutela e promozione della famiglia. E’ nostro obiettivo favorire interventi a difesa della famiglia, affinché si possano rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il suo pieno sviluppo e la sua funzionalità sociale, garantendo i diritti di ogni persona, sia essa uomo, donna, bambino, secondo criteri di uguaglianza e pari dignità sociale. Per la sinistra esistono tanti tipi di famiglia, per noi la famiglia è una e una soltanto: quella formata dall’unione tra un uomo e una donna, quale nucleo fondante della società e soggetto politicamente rilevante. Gruppo Assembleare Pdl Fabio Filippi Bologna, 18/07/2012 Fabio Filippi
PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE Ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della Costituzione Consigliere regionale Fabio Filippi Enrico Aimi Andrea Pollastri
REGIONE EMILIA-ROMAGNA IX LEGISLATURA Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE Ai sensi dell’articolo 121, comma 2, della Costituzione Consigliere regionale Fabio Filippi Enrico Aimi Andrea Pollastri
REGIONE EMILIA-ROMAGNA IX LEGISLATURA Disposizioni per la promozione e la tutela della famiglia Art.1 – Principi e finalità 1. In osservanza dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione, si riconosce la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna quale nucleo fondante della società e quale soggetto sociale e politicamente rilevante a pieno titolo. 2. La famiglia costituisce l’ambito fondamentale di riferimento per gli interventi, pubblici e privati, inerenti la salute, l’assistenza, l’educazione e la sicurezza sociale. 3. Si promuove un’organica ed integrata politica di supporto al nucleo familiare al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali. 4. Si tutela la vita sin dal concepimento. 5. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia. Art. 2 – Interventi per le famiglie in formazione 1. In attuazione del disposto dell’art. 31 della Costituzione, lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, favoriscono la nascita di nuove famiglie con azioni finalizzate a facilitare il matrimonio, la procreazione e l’educazione dei figli. 2. Per agevolare l’accesso alla prima casa: a) si fornisce idonea garanzia fideiussoria alle giovani coppie che non siano in grado di fornire autonomamente garanzie agli istituti di credito per l’erogazione di mutui per l’acquisto della prima casa; b) si riconosce un finanziamento finalizzato all’abbattimento del tasso di interesse nella misura massima del 3,5 percento sui mutui all’uopo contratti, previa convenzione con gli istituti di credito. 3. Per fruire dei benefici di cui al comma 2, le coppie debbono essere sposate o comunque in procinto di sposarsi ed avere la cittadinanza italiana da almeno dieci anni. Qualora le coppie non contraggano matrimonio entro un anno dal conseguimento del contributo, perdono il beneficio e sono tenute alla restituzione di quanto percepito. I richiedenti hanno diritto al beneficio se non sono proprietari di altri beni immobili aventi valore catastale superiore a 50.000,00 euro. L’alloggio, oggetto delle agevolazioni: a) non deve essere di lusso ai sensi della normativa vigente; b) non deve avere superficie utile superiore a mq 80 da incrementarsi di mq 15 per ogni componente del nucleo familiare. 4. Con esclusione delle esigenze legate all’acquisto della prima casa o alla locazione della casa coniugale di cui al comma 2, per favorire l’erogazione di finanziamenti alle “famiglie in formazione”, si riconosce un contributo, per l’abbattimento dei tassi di interesse fino a raggiungere un tasso massimo pari al 2 percento in meno dell’indice EURIBOR, sui prestiti fino a euro 30.000,00 erogati alle “famiglie in formazione” per soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate. 5. Ai fini del riconoscimento dei benefici previsti dal presente articolo per “famiglie in formazione” si intendono quelle che: a) contraggano matrimonio entro un anno dall’approvazione del provvedimento di assegnazione o lo abbiano contratto da non più di cinque anni dalla domanda di assegnazione del beneficio; b) conseguono un reddito annuo complessivo non superiore a euro 40.000,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT; c) hanno cittadinanza italiana da almeno dieci anni. 6. Ai fini dell’attuazione delle norme previste dal presente articolo per “reddito complessivo” si intende la sommatoria del reddito imponibile annuo dei due nubendi o del nucleo familiare diminuito di euro 8000 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT per ogni figlio a carico nato, concepito o in affido a tempo pieno alla data della presentazione della domanda per l’accesso ai benefici previsti dal presente articolo e diminuito di euro 16.000,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT per ogni figlio che si trovi in stato di handicap così come definito dalla normativa di riferimento. 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre provvidenze previste dallo Stato, dalle Regioni, da altre Pubbliche Amministrazioni e da soggetti privati. 8. Si determina con cadenza annuale le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo ed in particolare si procede a: a) individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo; b) precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 3, nonché determinare le modalità per la documentazione delle stesse; c) determinare le procedure ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal presente articolo. Art. 3 - Tutela della maternità e della vita umana 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, tutelano la maternità, incoraggiano l’educazione alla paternità e maternità responsabili e sostengono il diritto alla vita, favorendo interventi finalizzati a: a) prevenire le difficoltà che possano indurre all'interruzione di gravidanza con aiuti economici o fornendo ospitalità alle madri presso famiglie o case alloggio (come previsto nella legge regionale 14/2008); b) assicurare la continuità dell'assistenza dall'inizio della gravidanza fino al termine dell’allattamento; c) favorire un nuovo rapporto tra partorienti e istituzioni socio-sanitarie, affinché il parto e il puerperio siano vissuti con la massima serenità; d) assicurare al bambino anche in ambito ospedaliero, la continuità del rapporto familiare affettivo; e) potenziare l’attività di consultori pubblici e autorizzati, favorendo e sostenendo nel contempo mediante convenzioni l’attività delle formazioni sociali di base e delle associazioni del volontariato, al fine di perseguire l’effettiva e completa attuazione degli articoli 1, 2 e 5 della legge 22 maggio 1978, 194 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”, contribuendo in special modo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza; f) favorisce mediante i consultori pubblici e quelli accreditati e mediante convenzioni con associazioni o altri enti del settore l’educazione alla maternità e paternità responsabili mediante appositi percorsi formativi. 2. Per combattere il fenomeno della interruzione di gravidanza per motivi economici si riserva annualmente una quota da utilizzarsi specificamente per finanziare i consultori pubblici e quelli accreditati, le Regioni, le Ausl, i Comuni e i Centri di Aiuto alla Vita (C.A.V.) al fine di prevenire l’interruzione volontaria della gravidanza, principalmente fornendo concreto e durevole aiuto economico alle madri o alle famiglie che decidano di accogliere la vita nascente. 3. Si determinano tassativamente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i requisiti e i limiti di reddito necessari per accedere a tali benefici, stabilendo la modalità di erogazione che dovrà avvenire attraverso i consultori pubblici, quelli accreditati, le Regioni, le Ausl, i Comuni e i Centri di Aiuto alla Vita (C.A.V.). 4. Al fine di favorire la massima compatibilità tra lavoro e accoglienza della vita, si favorisce con concreti interventi economici la creazione di asili nido aziendali da aprirsi presso le aziende pubbliche e private e aperti ai figli dei dipendenti in corrispondenza dell’orario di lavoro. Si favoriscono inoltre con concreti interventi o con politiche fiscali agevolate le aziende pubbliche e private che assumano giovani donne in età fertile e che pratichino una contrattazione part-time per favorire i genitori nei primi tre anni di vita del figlio. Le medesime agevolazioni sono previste per le aziende che – nella contrattazione - riconoscano ai dipendenti divenuti genitori periodi di aspettativa non retribuita pari o superiore a un anno per ogni nuovo nato. Art. 4 - Sostegno alla funzione genitoriale 1. Si riconosce la valenza sociale della funzione educativa e formativa svolta dai genitori o dal genitore. A tal fine si individua la modalità per sostenere i genitori o il genitore, con uno o più figli minori, il cui reddito sia ridotto al di sotto del limite stabilito dalle normative vigenti in materia in conseguenza del verificarsi di una o più delle seguenti situazioni: a) perdita del lavoro ovvero modificazione in pejus della situazione lavorativa di uno dei genitori entro i primi otto anni di vita del bambino; b) decesso di familiare percettore di reddito o uscita dal nucleo familiare di soggetto titolare di reddito; c) inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare. 2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozione di minori, affidamento preadottivo e affido familiare. Art. 5 - Sostegno al mantenimento dei minori 1. Al fine di tutelare la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio economico, si interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte dell’altro genitore o di altri obbligati, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. 2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria di importo massimo pari alla somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore. 3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato. 4. Il Servizio sociale dei Comuni esercita le funzioni amministrative di concessione ed erogazione della prestazione, nonché di controllo. Con regolamento regionale sono stabilite: a) le modalità di presentazione delle domande e di attribuzione della prestazione; b) la decorrenza e la durata della prestazione; c) le modalità di accertamento e di controllo sulla sussistenza e la permanenza dei presupposti e requisiti previsti per l'accesso alla prestazione; d) le modalità di riparto agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni dei finanziamenti necessari. 5. In caso di successivo adempimento da parte del genitore obbligato o di eventuali terzi, il beneficiario dell'intervento è tenuto, nei limiti dell'adempimento, alla restituzione delle somme erogate, entro trenta giorni dal pagamento. 6. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi previsti dalla legge. Art. 6 – Fondo per la famiglia 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, si istituisce un apposito fondo al fine di contribuire a gestire gli interventi di sostegno economico alla famiglia indicati e previsti dalla presente legge o comunque collegati alla realizzazione delle politiche rivolte alla famiglia, ivi compresi le varie forme di integrazione del reddito familiare. 2. Per l’annualità 2013 e per ogni annualità successiva, la dotazione finanziaria del Fondo per la famiglia sarà prevista in sede di approvazione di Bilancio. 3. Al fine di dare concreta attuazione alla presente legge, si affida alle Regioni il compito di gestione del Fondo per la famiglia e di coordinamento di tutte le attività previste nella presente legge, secondo criteri decisi con successivo atto. 4. Viene istituita la Consulta della famiglia. Art. 7 - Disposizioni finali 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Bologna, 18 Luglio 2012 Ill.mo Presidente dell’Assemblea Legislativa Matteo Richetti
|